AVVOCATO RIVALSA PER ASSICURATORI SOCIALI
RIVALSA PER ASSICURATORI SOCIALI
RIVALSA PER ASSICURATORI SOCIALI
Rivalsa per assicuratori sociali italiani ed esteri
Come noto, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale regola i rapporti tra i sistemi di sicurezza sociale. Tra le altre cose, prevede la possibilità di rivalsa per gli enti gestori di assicurazione sociali, ovvero l’opportunità, per gli enti gestori con sede in uno Stato membro dell’UE, di chiedere e ottenere, in caso di sinistro, il rimborso delle spese sostenute e/o delle prestazioni erogate da parte del soggetto responsabile delle lesioni e dei danni patiti dall’assicurato.
Poiché, spesso, gli uffici dei suddetti enti non hanno competenze specifiche sulle normative nazionali e internazionali che regolano il diritto di regresso, è opportuno avere una consulenza sul punto.
L’attività di consulenza agli assicuratori sociali italiani e stranieri prevede in questi casi:
- l’analisi preliminare del caso: viene esaminata la documentazione e i dettagli relativi al danno e al risarcimento erogato ed alle prestazioni fornite dall’assicuratore al proprio assicurato e la sussistenza dei requisiti del Regolamento 883/2004 e della legge italiana;
- la valutazione della responsabilità: va poi valutato il caso concreto, individuando correttamente il soggetto responsabile del danno e la sussistenza di responsabilità in capo allo stesso;
- la redazione e l’invio delle comunicazioni legali: vanno predisposte le richieste formali di risarcimento ai soggetti civilmente responsabili con l’obiettivo di ottenere una soluzione in via stragiudiziale in tempi rapidi, specialmente nel caso di intervento di un’assicurazione per la responsabilità civile;
- la gestione delle controversie legali: nel caso in cui la via stragiudiziale non sia percorribile o non si raggiunga in questa fase un risultato soddisfacente, va azionata l’azione legale per il recupero delle somme dovute, rappresentando il cliente in giudizio e gestendo l’intero iter processuale.
RIVALSA PER ASSICURATORI SOCIALI
Diritto di rivalsa per assicuratori sociali
Il diritto di rivalsa, per gli assicuratori sociali, si verifica principalmente ove vi sia un danno causato da un terzo e l’assicuratore sociale abbia già provveduto a risarcire l’assicurato per le spese mediche, pensioni di invalidità e/o altre prestazioni.
Tra le casistiche più frequenti, troviamo:
- infortuni sul lavoro: un lavoratore subisce un infortunio grave a causa della mancata adozione delle misure di sicurezza da parte del datore di lavoro. L’assicuratore copre le spese mediche e le indennità di infortunio, ma esercita il diritto di rivalsa nei confronti del datore di lavoro richiedendo il rimborso delle somme erogate;
- incidenti stradali: un soggetto, anche residente e assicurato all’estero, subisce un incidente stradale in Italia causato dalla negligenza di un altro conducente. L’assicuratore copre le spese mediche, ma esercita la rivalsa nei confronti del responsabile dell’incidente, chiedendo il risarcimento delle prestazioni erogate.
Naturalmente, il ventaglio di circostanze possibili è molto ampio. Ove si necessiti di una consulenza, è possibile compilare l’apposito modulo o inviare un’e-mail a segreteria@studioottaviani.eu per fissare un appuntamento telefonico, telematico o presso il mio studio legale di Verona.
CONTATTI
Richiedi maggiori informazioni
Hai bisogno di contattarmi? Contatta il mio studio di Verona.
Telefono
DOVE SONO
Via Scrimiari, 11/13, 37129 Verona (VR)